Fatti
La Procura generale del Cantone di Turgovia ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale superiore del Cantone di Turgovia, che ha ordinato l'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni della ricorrente (imputata) sul comportamento del suo marito co-imputato. La ricorrente era stata interrogata dalla Procura come imputata, senza essere stata preventivamente informata del suo specifico diritto di rifiutare la testimonianza riguardo a suo marito. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della Procura generale e ha confermato l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni.Legge
Il Tribunale federale ha affermato che le persone imputate, oltre al loro diritto generale di rifiutare la testimonianza (privilegio contro l'autoincriminazione), hanno anche un diritto specifico di rifiutare la testimonianza sul comportamento di prossimi congiunti co-imputati, in particolare del coniuge. Le autorità penali devono informare la persona imputata di entrambi i diritti di rifiutare la testimonianza prima dell'interrogatorio. La violazione di questo obbligo di informazione comporta l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni.
Il Tribunale federale ha respinto gli argomenti della Procura generale, secondo i quali la ricorrente era già stata sufficientemente informata durante il suo interrogatorio di polizia e non era necessaria una nuova informazione da parte della Procura. Ha ritenuto che, nella…