Fatti
Il caso riguarda un ricorrente condannato a 16 anni e 3 mesi di reclusione e a una misura di internamento per omicidio doloso, aggressione, furto con scasso e altri reati. In seguito al suo appello, il Tribunale superiore del Cantone di Soletta ha revocato l'internamento e ordinato una misura terapeutica stazionaria. Successivamente, il Dipartimento degli interni ha chiesto al Tribunale distrettuale di Soletta-Lebern la proroga di tale misura di 5 anni.
In questo procedimento, il difensore del ricorrente ha chiesto di ricevere gli atti completi e numerati relativi all'esecuzione della pena, o almeno un elenco di tutti gli atti. Il presidente del tribunale distrettuale ha respinto la richiesta, e il difensore ha presentato reclamo. La Camera dei reclami del Tribunale superiore ha respinto il reclamo.
Legge
Il Tribunale federale afferma che l'obbligo di tenuta degli atti da parte dell'autorità è il corrispettivo del diritto della parte di consultare gli atti e di produrre prove ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. L'art. 100 cpv. 2 CPP prescrive la catalogazione sistematica degli atti e la loro registrazione continua in un elenco.
Il Tribunale federale sottolinea che una catalogazione sistematica e una numerazione degli atti non aggiornate cronologicamente rappresentano un ostacolo per la difesa e le autorità competenti, che può compromettere la valutazione su una base di fatti sufficienti. I fascicoli, in particolare quelli relativi…