Fatti
La controversia riguarda la decisione di sciogliere tre società anonime ([B. SA] , [C. SA] e [D. SA] ) a causa di carenze nella loro organizzazione. I due azionisti paritetici della società holding [B. SA] , [E.] e [A.] , si trovavano in un conflitto persistente che impediva la gestione delle tre società. L'Ufficio del registro di commercio del Cantone di Ginevra ha adito il tribunale per rimediare a queste carenze organizzative. Il tribunale di primo grado ha ordinato la vendita all'asta delle azioni di [B. SA] , ma il tribunale cantonale ha infine pronunciato lo scioglimento e la liquidazione delle tre società, nominando un liquidatore ad hoc.Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che il tribunale cantonale non avesse violato il principio di proporzionalità ordinando lo scioglimento delle società piuttosto che la vendita all'asta delle azioni. Ha rilevato che lo scioglimento costituiva la soluzione più idonea a garantire la parità di trattamento tra gli azionisti, considerato il rischio che una vendita all'asta permettesse a uno di loro di acquisire le azioni a un prezzo nettamente inferiore al loro valore reale. Il tribunale cantonale ha inoltre ritenuto che la vendita all'asta con fissazione di un prezzo di riserva non avrebbe…