Fatti
La Procura del Cantone di Basilea Città sta conducendo un procedimento penale contro [A.] per rissa plurima e, in subordine, per violazione della pace pubblica. [A.] ha incaricato l'avvocatessa Eva Schürmann come difensore di fiducia. Tuttavia, la Procura ha respinto la richiesta di [A.] di nominare un difensore d'ufficio. Contro questa decisione, [A.] si è rivolto al Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città, che ha respinto anche il suo ricorso.
[A.] ha quindi presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Ha chiesto che gli venga concessa la difesa d'ufficio con effetto retroattivo dal 28 febbraio 2019. In subordine, ha chiesto il rinvio del caso all'istanza precedente per la nomina della difesa d'ufficio.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che in caso di difesa obbligatoria ai sensi dell'art. 130 CPP, la persona imputata deve in linea di principio disporre di una difesa di fiducia. Quando esiste già una tale difesa di fiducia, i presupposti per una difesa d'ufficio ai sensi dell'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP sono soddisfatti solo se la persona imputata è indigente e la difesa è necessaria per tutelare i suoi interessi.
Nel caso in esame, [A.] aveva incaricato un difensore di fiducia, ma non aveva rivelato la sua situazione finanziaria. Pertanto, la sua richiesta di difesa d'ufficio è stata respinta a ragione. Il…