Fatti
[A.] è accusato di aver guidato il suo veicolo personale da [U.] a [V.] e ritorno in stato di ebbrezza la sera del 19 settembre 2019. Il Tribunale distrettuale di Baden, con sentenza del 28 settembre 2020, ha dichiarato [A.] colpevole di guida in stato di incapacità con tasso alcolemico qualificato e lo ha condannato a una pena pecuniaria condizionale. In seguito all'appello di [A.] , il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha confermato il 15 giugno 2021 la decisione di primo grado sulla colpevolezza e lo ha condannato a una pena pecuniaria condizionale.
[A.] presenta un ricorso in materia penale contro la decisione del Tribunale superiore. Chiede che la decisione di prima istanza sia annullata e che sia assolto da colpa e pena.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso, nella misura in cui vi è luogo a entrare. Esso constata che, in caso di pericolo nel ritardo, la polizia poteva, ai sensi dell'art. 213 cpv. 2 CPP, entrare nei locali privati del ricorrente senza mandato di perquisizione per fermarlo e sottoporlo a un controllo dell'alcolemia. In un tale caso, un mandato di perquisizione successivo non è necessario.
Il Tribunale federale non ravvisa né una…