Fatti

La ricorrente ([A.] , amministratrice delegata della [B. SA] in liquidazione) è stata, tra il 2006 e il 2015, amministratrice della società avente sede a LAS e che forniva principalmente servizi di marketing e distribuzione per prodotti farmacologici. La società è stata iscritta nel registro di commercio il 12 settembre 2005.

Con provvedimento del 26 giugno 2015, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA) ha accertato che la ricorrente aveva esercitato in via professionale il commercio di valori mobiliari senza autorizzazione, violando gravemente le norme di vigilanza (Legge sugli scambi, LBVM). La LFINMA ha disposto:

  • Ordine di cessazione: la ricorrente deve cessare qualsiasi attività soggetta ad autorizzazione ai sensi del diritto dei mercati finanziari, come pure la relativa pubblicità (punto dispositivo 2).
  • Ordinanza di pubblicazione: i punti dispositivi 2 e 3 del provvedimento devono essere pubblicati sul sito internet della LFINMA per quattro anni a decorrere dal passaggio in giudicato (punto dispositivo 5).
  • Avvertenza sulle conseguenze penali in caso di inosservanza (art. 44 e 48 LFINMA).

La ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che con sentenza del 22 maggio 2018 ha respinto il ricorso. Contro tale sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale il 2 luglio 2018, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale e del provvedimento della LFINMA e, in via subordinata, la rimessione della causa al giudice di primo grado. La LFINMA ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

Legge

Il Tribunale federale ha preliminarmente esaminato la ricevibilità del ricorso. Ha constatato che la ricorrente ha proposto il ricorso nei termini e nelle forme prescritti e che il ricorso contiene una domanda riformatrice sufficientemente determinata. Inoltre, la ricorrente è particolarmente toccata dalle misure impugnate e ha un interesse degno di protezione alla loro verifica. Il ricorso è quindi ricevibile nella misura in cui sono impugnati l’ordine di cessazione e l’ordinanza di pubblicazione.

Nel merito, il Tribunale federale ha esaminato se la ricorrente avesse esercitato un’attività di emissione soggetta ad autorizzazione senza la necessaria autorizzazione della LFINMA. Secondo l’art. 2 lett. d LBVM e l’art. 3 cpv. 2 OBVM, sono considerati case di emissione gli intermediari in valori mobiliari che, in via professionale, assumono in via definitiva o in commissione valori mobiliari emessi da terzi e li offrono pubblicamente sul mercato primario. La ricorrente aveva, tra il 2005 e il 2015, assunto diversi milioni di azioni della [B. SA] , emesse nel quadro di aumenti di capitale. Le aveva sottoscritte mediante conversione o compensazione di crediti di prestito e le aveva poi collocate pubblicamente sul mercato primario. In tal modo, aveva assunto il rischio di collocamento e realizzato utili privati dalle vendite. Il Tribunale federale ha qualificato tale attività come assunzione in via definitiva ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 OBVM e, quindi, come attività di emissione soggetta ad autorizzazione.

La ricorrente ha sostenuto che la sua attività non dovesse essere qualificata come attività di emissione, poiché aveva venduto le azioni, in qualità di grande azionista, dopo un lungo periodo di detenzione e le transazioni andavano quindi attribuite al mercato secondario. Il Tribunale federale ha respinto tale argomentazione. Rilevante è che la ricorrente aveva assunto le azioni di nuova emissione e le aveva collocate pubblicamente sul mercato primario. Il stretto legame personale e finanziario tra la ricorrente e la società non muta l’autonomia giuridica della società e il fatto che le…