Fatti
In questo caso si trattava di un reclamo di [A.] contro la decisione della Procura del Cantone di Soletta di non proseguire oltre la sua denuncia penale contro il suo ex marito per appropriazione indebita o furto. La Procura non aveva dato seguito alla denuncia il 16 gennaio 2017. [A.] ha quindi presentato un reclamo il 27 gennaio 2017 al Tribunale superiore del Cantone di Soletta, che tuttavia non è entrato nel merito del reclamo in quanto insufficientemente motivato.
[A.] ha quindi presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e il rinvio del caso per un nuovo esame. Ha inoltre chiesto la concessione del patrocinio a spese dello Stato.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza precedente avesse violato il diritto federale non entrando nel merito del reclamo senza fissare un termine supplementare ai sensi dell'art. 385 cpv. 2 CPP. Sebbene il ricorso del 27 gennaio 2017 non soddisfacesse ovviamente i requisiti di motivazione di cui all'art. 385 cpv. 1 CPP, in esso era tuttavia sufficientemente delineato sotto quale profilo dovesse essere esaminata la decisione impugnata. Pertanto, alla ricorrente avrebbe dovuto essere concesso un termine supplementare per migliorare il ricorso.
Il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale superiore e rinviato il caso a quest'ultimo affinché proceda conformemente alle considerazioni esposte. In primo luogo, si dovrà valutare se la ricorrente abbia rispettato il termine per la…