Fatti
Il Tribunale federale ha confermato la condanna di [X.] per esibizionismo ripetuto ai sensi dell'art. 194 cpv. 1 CP. Il 18 luglio 2013, [X.] aveva posizionato il suo organo genitale, reso eretto con medicinali, sotto leggings aderenti sulla terrazza di un caffè a Zurigo in modo tale che una cliente lo avrebbe inevitabilmente notato. Il 25 luglio 2013, si era posizionato a pochi metri da un sentiero molto frequentato che porta agli stabilimenti balneari "Oberer Letten" a Zurigo, aveva dapprima toccato il suo pene eretto sopra il costume da bagno e poi si era denudato e masturbato davanti agli occhi di due passanti.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che l'elemento oggettivo del reato di esibizionismo ai sensi dell'art. 194 cpv. 1 CP può essere integrato anche quando l'organo genitale non è completamente denudato, ma è chiaramente visibile sotto indumenti aderenti. Ciò che conta è che l'autore esponga intenzionalmente e per motivi sessuali il suo organo genitale, in modo che la vittima lo debba inevitabilmente percepire.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è sufficiente che l'autore abbia avuto l'intenzione generale di essere visto da donne. Non è necessario che avesse di mira una vittima specifica. Nel…