Fatti

Il 23 giugno 2009, [A.] in qualità di conduttrice ha stipulato un contratto di locazione di un locale commerciale con [C.C.] e [D.C.] in qualità di locatori. [A.] ha ristrutturato il locale adibendolo a studio dentistico, apportando numerose modifiche e rinnovamenti all'immobile locato. Il 2 novembre 2011, il locale è stato all'asta dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti, con [B.] che si è aggiudicato l'acquisto. [A.] ha quindi disdetto il contratto di locazione con effetto al 30 giugno 2012. Alla cessazione del contratto di locazione, [A.] e [B.] non sono riusciti a concordare un indennizzo per il maggior valore dovuto ai rinnovamenti e alle modifiche apportate.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che per gli investimenti effettuati da [A.] nella pavimentazione in PVC, nel rivestimento delle pareti divisorie, negli impianti sanitari e nelle pellicole per finestre, non è stato generato alcun maggior valore oggettivo ai sensi dell'art. 260a cpv. 3 CO. La pavimentazione e il rivestimento delle pareti divisorie devono essere rinnovati alla cessazione del contratto di locazione e quindi non presentano alcun maggior valore. Gli altri investimenti servivano solo alle esigenze particolari di [A.] come conduttrice di…