Fatti

Il ricorrente [X.] è stato dichiarato colpevole dalla Procura del Cantone di Basilea Città con ordinanza penale del 20 novembre 2018 per guida senza patente o targhe di controllo, guida senza assicurazione di responsabilità civile nonché abuso di documenti di identità e/o targhe di controllo. L'ordinanza penale gli è stata notificata per posta raccomandata, ma non è stata ritirata entro il termine di ritiro del 28 novembre 2018. Il 5 febbraio 2019 [X.] ha presentato opposizione contro l'ordinanza penale. Tuttavia, il Tribunale penale e il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città non hanno accolto l'opposizione, in quanto hanno ritenuto soddisfatta la finzione di notifica ai sensi dell'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP.

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale d'appello e rinviato il caso per un nuovo esame all'istanza precedente. È giunto alla conclusione che la finzione di notifica non si applica nel caso in questione. Sebbene il ricorrente sia stato informato dalla polizia il 18 dicembre 2017 delle accuse mosse contro di lui, il che in linea di principio costituisce un rapporto giuridico processuale, tuttavia è trascorso quasi un anno prima che venisse emessa l'ordinanza penale, senza che vi fossero ulteriori contatti tra le autorità e il ricorrente. Il Tribunale federale ha ritenuto ragionevole un periodo di attenzione di circa sei mesi, ma non di quasi un anno. Poiché il ricorrente non era presente sul luogo della notifica, la notifica fittizia non può essergli opposta.

Il Tribunale federale afferma che le norme sulla finzione di notifica…