Fatti

[A.] e [B.] sono i genitori non sposati di [C.] (nato nel 2009). Dalla nascita, [C.] è stato sotto la responsabilità genitoriale esclusiva della madre. Il 30 luglio 2014, [B.] (resistente al ricorso) ha richiesto il trasferimento della responsabilità genitoriale congiunta ai genitori. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti di Ausserschwyz (KESB) ha accolto questa richiesta con decisione del 9 dicembre 2015.

[A.] (ricorrente) ha quindi presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto, chiedendo di mantenere la responsabilità genitoriale esclusiva. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso con decisione del 28 giugno 2016.

Con ricorso in materia civile, [A.] si rivolge ora al Tribunale federale, chiedendo che le sia attribuita la responsabilità genitoriale esclusiva su [C.] in annullamento della decisione del Tribunale amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che la responsabilità genitoriale congiunta sia il principio e che l'attribuzione esclusiva o il mantenimento della responsabilità genitoriale esclusiva rappresentino l'eccezione limitata. Per derogare al principio della responsabilità genitoriale congiunta, devono sussistere gravi e persistenti conflitti tra i genitori o una prolungata incapacità di comunicare, che incidano negativamente sul benessere del minore.

Nel caso in esame, il Tribunale amministrativo ha constatato l'esistenza di conflitti significativi tra i genitori e l'assenza di una comunicazione adeguata. Tuttavia, il Tribunale federale non ritiene che il…