Fatti

Con sentenza del 25 gennaio 2018, il Tribunale di polizia della Repubblica e Cantone di Ginevra ha condannato V., W., U. e X. per furto, furto d'uso e induzione in errore della giustizia, nonché per ricettazione per quanto riguarda gli ultimi due. Ha inoltre condannato Y. e Z. per furto. Il tribunale ha ripartito le spese processuali e le indennità accordate ad A. e B. a titolo di spese in proporzione tra gli imputati.

A. e B. hanno presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale contro questa decisione, concludendo principalmente che V., U., W., X., Y. e Z. siano condannati in solido al pagamento dell'indennità di 100'000 franchi.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che quando il giudice ripartisce le spese processuali in proporzione tra più imputati in applicazione dell'art. 418 cpv. 1 CPP, le indennità accordate alla parte querelante in virtù dell'art. 433 CPP devono essere ripartite nelle stesse proporzioni.

Infatti, sebbene l'art. 418 CPP menzioni espressamente solo le spese, questa disposizione deve essere interpretata in modo da applicarsi anche alle indennità, conformemente alla sistematica del Codice di procedura…