Fatti

In questo caso si trattava di un lavoratore (B.) che aveva intentato una causa contro il suo datore di lavoro (A.). Il lavoratore chiedeva che il datore di lavoro gli pagasse un salario variabile per l'anno 2017 e per gennaio 2018. Inoltre, il lavoratore chiedeva che il datore di lavoro gli consentisse o a un perito nominato dal tribunale di prendere visione dei libri contabili.

Il tribunale distrettuale ha obbligato il datore di lavoro a pagare al lavoratore il bonus per il 2017, ma ha archiviato la causa per gennaio 2018 per mancanza di oggetto. Contro questa decisione, il datore di lavoro ha presentato appello al tribunale cantonale, che ha accolto parzialmente l'appello e ridotto il bonus per il 2017. Tuttavia, il tribunale cantonale non è entrato nel merito dell'appello contro l'archiviazione per gennaio 2018, in quanto il rimedio giuridico corretto sarebbe stato il ricorso.

Legge

Il Tribunale federale doveva ora chiarire con quale rimedio giuridico l'archiviazione per mancanza di oggetto ai sensi dell'art. 242 CPC può essere impugnata. In dottrina vi è disaccordo, in quanto alcuni autori considerano l'archiviazione come una decisione processuale sui generis, impugnabile solo con ricorso, mentre altri la qualificano come decisione finale, soggetta in linea di principio all'appello.

Il Tribunale federale ha deciso che…