Fatti
In questo caso si trattava di un minorenne di 16 anni che, durante un controllo di polizia, aveva con sé 1,4 grammi di marijuana per uso personale. L'autorità inquirente minorile e il tribunale distrettuale lo hanno quindi assolto, in quanto il possesso di una quantità modesta di cannabis per uso personale è impunibile ai sensi dell'art. 19b cpv. 1 LStup. L'autorità inquirente minorile superiore del Cantone di Zurigo ha presentato ricorso contro l'assoluzione.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato l'assoluzione. Ha affermato che l'art. 19b cpv. 1 LStup, che prevede la non punibilità del possesso di una quantità modesta di cannabis per uso personale, si applica anche ai minorenni. Il legislatore, nell'introdurre questa disposizione nel 1975, aveva riconosciuto il consumo di cannabis da parte dei minorenni come un problema noto, ma non aveva previsto alcuna eccezione per i minorenni.
Il Tribunale federale non ha riscontrato, nemmeno nella revisione della LStup del 2012, con la quale è stata introdotta la procedura delle multe disciplinari per il consumo di cannabis, alcun indizio che il legislatore abbia voluto abolire la non punibilità del possesso di cannabis per uso personale per i minorenni. La procedura delle multe disciplinari è espressamente limitata al consumo, ma non si…