Fatti
In seguito a una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un'indagine di polizia giudiziaria nei confronti di B. per il titolo di riciclaggio di denaro. Dopo l'abbandono del procedimento penale a carico di B., il MPC ha avviato una procedura indipendente di confisca ai sensi degli art. 376 segg. del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP).
Successivamente all'emanazione di una sentenza della Corte Suprema di Cassazione Italiana, che confermava la condanna di B. per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, il MPC ha emesso un decreto di confisca dei valori patrimoniali depositati su un conto presso la banca C. SA intestato al figlio A. e di una polizza assicurativa di cui quest'ultimo risulta essere stipulante.
A. si è opposto al decreto di confisca, sicché gli atti sono stati trasmessi dal MPC alla Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) per la decisione. La Corte penale del TPF ha ordinato la confisca, decisione confermata dalla Corte dei reclami penali del TPF.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato d'ufficio l'ammissibilità del ricorso in materia penale presentato da A. contro la decisione della Corte dei reclami penali del TPF.
Secondo la giurisprudenza, la nozione di provvedimenti coattivi ai sensi dell'art. 79 della Legge sul Tribunale federale (LTF) si riferisce ai provvedimenti di istruzione e coercitivi presi a titolo incidentale nel corso di un procedimento penale, come l'arresto, la carcerazione, il sequestro e la perquisizione. Una decisione di confisca, indipendente e finale, non costituisce una decisione incidentale di natura processuale e quindi non…