Fatti
Il 22 marzo 1997 verso le ore 21.15, l’imputato Z. fu fermato a Bettlach dai poliziotti S. e U. mentre guidava un motociclo senza casco. Poiché Z. non poté esibire documenti, i due agenti lo condussero al posto di polizia di Grenchen e lo rinchiusero in una cella. Successivamente, Z. cercò di attirare l’attenzione suonando ripetutamente il campanello. A quel punto, l’agente S., il quale aveva sporto denuncia, aprì la porta della cella, afferrò Z. per la camicia, lo spinse contro la parete della cella e gli sferrò un pugno alla tempia sinistra, insultandolo con l’appellativo di "cane rognoso".
Dopo aver concluso gli accertamenti di polizia, gli agenti accompagnarono Z. a casa. Nell’ingresso del posto di polizia, Z. minacciò l’agente S. di conseguenza. A quel punto, S. si voltò verso Z. e gli sferrò un pugno in faccia, facendolo cadere a terra e ferendolo al mento contro un angolo metallico di una sedia. Durante la caduta e mentre si trovava a terra, S. colpì più volte Z. alla nuca, gli sferrò pugni nella zona del fegato e dei reni e gli sferrò un calcio alla coscia. Inoltre, lo minacciò di "finirlo".
Il Tribunale superiore del Canton Soletta condannò l’agente S. il 10 gennaio 2001 per abuso d’ufficio (art. 312 CP), lesioni personali semplici, ingiurie ripetute e minaccia a una pena detentiva condizionale di tre mesi. Inoltre, il tribunale lo dichiarò inabile per due anni a far parte di un’autorità o a rivestire la qualifica di funzionario, con esecuzione condizionale della pena durante un periodo di prova di due anni. S. propose ricorso di nullità federale e chiese l’annullamento della sentenza nonché la rimessione della causa al giudice di primo grado.
Legge
Il Tribunale federale esaminò innanzitutto i presupposti dell’abuso d’ufficio ai sensi dell’art. 312 CP. Secondo tale disposizione, è punibile chi, in qualità di funzionario o membro di un’autorità, abusa del proprio potere d’ufficio per procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto o arrecare un danno a terzi. La fattispecie ricorre unicamente per le azioni compiute dal reo in virtù della propria funzione, ossia sfruttando la posizione di potere derivante dalla carica pubblica. Ciò vale in particolare per l’uso illegittimo della forza durante l’esercizio di funzioni ufficiali, anche qualora non sia perseguito uno scopo ufficiale.
Il giudice di primo grado ritenne integrato l’elemento oggettivo dell’abuso d’ufficio, in quanto l’agente aveva maltrattato Z. nell’ambito di un controllo d’identità ufficiale. Anche qualora l’agente non avesse perseguito uno scopo ufficiale, avrebbe comunque sfruttato la posizione di potere derivante dalla qualifica di poliziotto per esercitare violenza. Z. si trovava in stato di custodia cautelare e era indifeso di fronte all’agente. L’uso della forza appariva quindi come l’esercizio del potere conferito dalla carica pubblica. L’elemento soggettivo era parimenti integrato, poiché l’agente aveva agito con dolo.
Il Tribunale federale confermò tale interpretazione e precisò la giurisprudenza in materia di art. 312 CP. Secondo tale orientamento, ai fini della configurabilità dell’abuso d’ufficio è irrilevante che il funzionario persegua uno scopo ufficiale. Rilevante è piuttosto se l’uso della forza appaia come…