Fatti

La società A. AG (ricorrente) è una società per azioni con sede a U. Il suo unico azionista è B. La società C. GmbH è una società a responsabilità limitata con sede a V. I suoi soci sono B. (60% del capitale sociale) e la società D. GmbH (40% del capitale sociale). Le quote sociali della D. GmbH sono a loro volta detenute per il 91% da B. e per il 9% dalla stessa D. GmbH.

B. ha presentato presso l'Ufficio del registro di commercio del Cantone di Zugo la richiesta di iscrizione della fusione della società A. AG con la società C. GmbH secondo la procedura semplificata. L'Ufficio del registro di commercio ha rifiutato l'iscrizione, in quanto i presupposti per una fusione semplificata ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LFus non erano soddisfatti. Il ricorso della società A. AG è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo e infine dal Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che la procedura di fusione semplificata ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LFus è applicabile solo in caso di partecipazioni dirette. Poiché B. detiene le quote della società C. GmbH solo in parte indirettamente attraverso la società D. GmbH, i presupposti per una fusione semplificata non sono soddisfatti.

Il tribunale motiva questa decisione affermando che il legislatore, nel disciplinare la legge sulla fusione, ha consapevolmente creato un numerus…