Fatti
Il caso riguarda un procedimento civile tra la Banca A. AG (convenuta, ricorrente) e la B. Ltd. (attrice, controparte del ricorso). La convenuta ha chiesto al Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo di vietare all'attrice di comunicare o rendere accessibili a terzi determinate informazioni contenute nella risposta alla domanda e negli allegati. Il Tribunale di commercio ha respinto la richiesta.
La convenuta ha quindi presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale. Ha chiesto che venissero ordinate le misure di protezione respinte dal Tribunale di commercio. Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso.
Legge
Ai sensi dell'articolo 156 del Codice di procedura civile svizzero (CPC), il tribunale può disporre come misura di protezione processuale anche l'imposizione di un obbligo di riservatezza sanzionato penalmente, purché si riveli il mezzo più mite per salvaguardare interessi meritevoli di protezione.
Una tale misura può tuttavia essere ordinata solo per la durata del processo, non oltre. Il tribunale deve valutare un'effettiva minaccia agli interessi meritevoli di protezione, non essendo sufficiente un mero rischio teorico. La parte che richiede misure di protezione deve rendere plausibile la minaccia.
Per quanto riguarda le informazioni contenute nella risposta alla domanda, l'articolo 156 CPC può eccezionalmente estendersi anche agli atti processuali, qualora in essi vengano…