Fatti

In questo caso si trattava di una controversia tra la società A. AG e B. in merito a una retribuzione aggiuntiva sotto forma di bonus in contanti. B. ha fatto valere pretese per gli anni 2011, 2012 e 2013 per un totale di CHF 480'000.-, di cui tuttavia solo un importo parziale di CHF 30'000.- come domanda parziale. La prima istanza aveva accolto parzialmente la domanda parziale, senza pronunciarsi sull'entità delle pretese per gli anni 2011 e 2013.

Davanti al Tribunale federale, A. AG ha sostenuto che la domanda avrebbe dovuto essere respinta per mancanza di sufficiente sostanziazione, in quanto B. non aveva precisato in quale ordine e in quale misura le singole pretese sarebbero state fatte valere.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che qui non si trattava di un problema di sostanziazione, ma della questione processuale della sufficiente individualizzazione della domanda giudiziale. Sebbene il diritto federale materiale non richieda ulteriori precisazioni quando viene intentata solo una parte di una pretesa divisibile, il Codice di procedura civile svizzero (CPC) richiede tuttavia che in caso di domanda parziale con cumulo oggettivo di domande (cioè quando vengono fatte valere più pretese…