Fatti

Il caso riguarda X., che dal 15 luglio 2010 si trova in custodia cautelare a seguito di un'inchiesta penale per una violazione qualificata della legge sugli stupefacenti. Il 29 settembre 2010, l'ufficio del giudice istruttore speciale del Cantone di Basilea Campagna ha richiesto la proroga della custodia cautelare di sei mesi. Il 7 ottobre 2010, il presidente del tribunale penale del Cantone di Basilea Campagna ha accolto la richiesta e ha prorogato la custodia cautelare fino al 7 aprile 2011. Il 3 novembre 2010, X. ha presentato un ricorso al TF, che lo ha respinto il 23 novembre 2010. In vista dell'entrata in vigore del CPP il 1° gennaio 2011, il 30 dicembre 2010 il pubblico ministero di Basilea Campagna ha chiesto al tribunale delle misure coercitive di Basilea Campagna di confermare o, in alternativa, di emettere una nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti di X. fino al 7 aprile 2011. Il 14 gennaio 2011, il tribunale delle misure coercitive ha deciso che la custodia cautelare prorogata fino al 7 aprile 2011 con la decisione del 7 ottobre 2010 è conforme alle disposizioni del CPP. Il 20 gennaio 2011, X. ha presentato un ricorso contro questa decisione al tribunale cantonale di Basilea Campagna. Il 28 febbraio 2011, il tribunale cantonale ha respinto il ricorso e confermato la decisione del tribunale delle misure coercitive del 14 gennaio 2011. Pertanto, il 21 marzo 2011, X. ha presentato un ricorso in materia penale al TF, chiedendo l'annullamento della decisione del tribunale cantonale del 28 febbraio 2011 e il suo immediato rilascio dalla custodia cautelare.

Legge

Il TF esamina innanzitutto i presupposti giuridici per la custodia cautelare per pericolo di recidiva ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP. Lo scopo dell'ordinanza di custodia cautelare per pericolo di reiterazione o di continuazione è principalmente preventivo, per impedire che l'imputato commetta ulteriori reati. Il motivo della custodia cautelare per pericolo di recidiva deve essere applicato in modo restrittivo. L'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP richiede un serio timore che l'imputato, attraverso "crimini o delitti" dopo aver commesso reati simili, metterà gravemente in pericolo la sicurezza di altri. Le versioni tedesca e italiana della disposizione sono considerate errate, in quanto non comprendono i "reati meno gravi" puniti con pene superiori alle contravvenzioni. Sulla base del testo francese, la disposizione deve essere interpretata nel senso che è…