Fatti
In questo caso si trattava di una causa intentata dalla A. Limited contro la B. Ltd. L'istanza precedente aveva ordinato che la parte attrice (A. Limited) dovesse prestare garanzia per un'eventuale indennità di parte, poiché non ha sede in Svizzera.
La A. Limited, con sede in Irlanda, ha presentato reclamo contro questo ordine. Essa sosteneva che, secondo lo scopo normativo dell'art. 99 CPC, che mira ad evitare il pericolo dell'indennità di parte, non sussiste alcun diritto alla garanzia se non vi è alcun pericolo. Inoltre, essa vantava crediti nei confronti della convenuta (B. Ltd.) derivanti da precedenti procedimenti, che avrebbe potuto compensare con un'eventuale richiesta di spese di parte.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il reclamo. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 lett. a CPC, in caso di mancanza di domicilio o sede del attore in Svizzera, si deve presumere in modo irrefutabile un grave pericolo per la riscuotibilità dell'indennità di parte per la parte convenuta. Pertanto, in questo caso sussiste il motivo di garanzia, senza che siano necessari ulteriori esami sul pericolo.
Il Tribunale federale ha inoltre constatato che tra la Repubblica d'Irlanda e la Svizzera non esiste alcun trattato internazionale che esoneri la ricorrente…