Fatti
A. LLP, uno studio legale internazionale con sede negli Stati Uniti, e B., un avvocato residente in Germania, hanno concluso il 1° luglio 2008 un accordo per l'integrazione dello studio legale tedesco C. di B. nello studio A. LLP. In questo accordo erano previsti importi base annuali a favore di B., il cui pagamento era subordinato a determinate condizioni.
In seguito, B. ha avviato due procedimenti arbitrali contro A. LLP, chiedendo il pagamento della differenza tra gli importi base contrattualmente garantiti e i pagamenti effettivamente effettuati per gli anni 2009/2010 e 2011/2012. Il primo tribunale arbitrale con sede a Francoforte sul Meno ha respinto la domanda per il 2009/2010, in quanto B. non aveva soddisfatto le condizioni contrattuali. Il secondo tribunale arbitrale con sede a Zurigo ha accolto parzialmente la domanda per il 2011/2012 e ha condannato A. LLP al pagamento di una parte dell'importo.
Legge
A. LLP ha presentato ricorso contro il lodo arbitrale del secondo tribunale arbitrale, sostenendo che questo avesse violato l'ordine pubblico procedurale, non rispettando l'autorità di cosa giudicata della prima decisione arbitrale.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'efficacia del giudicato di un lodo arbitrale estero in Svizzera debba essere valutata secondo gli stessi principi applicabili all'efficacia del giudicato di una sentenza giudiziaria estera. L'autorità di cosa giudicata si estende solo al…