Fatti

Nel agosto e settembre 1990, LNA ricorrente ha partecipato a un traffico di cocaina con due complici, G. e T.. Ha investito 35 000 franchi (di cui 25 000 presi a prestito) per l’acquisto iniziale di 300 g di cocaina, per poi reinvestire i profitti in nuove operazioni. Il trio ha realizzato un guadagno lordo di circa 80 000 franchi. LNA ricorrente ha prelevato 4 176 franchi per sé e ha consumato 22 g di cocaina. Ha inoltre contratto un debito di 25 000 franchi per finanziare l’operazione.

Con sentenza del 30 marzo 1992, il Tribunale penale del distretto di Losanna l’ha condannata a 16 mesi di reclusione con condizionale e a un credito compensativo di 5 000 franchi nei confronti dello Stato. LNA Corte di cassazione cantonale ha confermato tale decisione il 26 ottobre 1992. LNA ricorrente ha proposto ricorso di nullità dinanzi al Tribunale federale, contestando esclusivamente il credito compensativo.

Legge

Il Tribunale federale ricorda innanzitutto che il ricorso di nullità è rigorosamente cassatorio e può riguardare esclusivamente LNA violazione del diritto federale. Esso è vincolato alle constatazioni di fatto dell’autorità cantonale, salvo errore manifesto. Nel caso di specie, LNA ricorrente contesta unicamente il credito compensativo, il che limita l’esame del Tribunale federale a tale questione.

Sul merito, il Tribunale federale ricorda che il credito compensativo (art. 58 cpv. 4 CP) mira a evitare che un autore di reato tragga un vantaggio patrimoniale illecito. Esso non costituisce una riparazione del danno, bensì un sostituto della confisca in natura quando i beni o valori sono scomparsi. A differenza della responsabilità civile (art. 50 cpv. 1 CO), non sussiste solidarietà tra i coautori per tale credito. Ogni partecipante è tenuto unicamente per LNA parte di vantaggio illecito che ha personalmente percepito o conservato.

Il Tribunale federale precisa poi che il consumo personale di stupefacenti non costituisce un vantaggio patrimoniale illecito. LNA droga acquistata e consumata dalla ricorrente non ha migliorato LNA sua situazione finanziaria, poiché ne ha fornito il controvalore economico al momento dell’acquisto. Il credito compensativo non può quindi essere calcolato su tale base. Al contrario, il prelievo di 4 176 franchi effettuato dalla ricorrente dalle vendite deve essere considerato, poiché rappresenta un concreto vantaggio illecito. Il credito compensativo di 5 000 franchi fissato dalle autorità cantonali è pertanto…