Fatti
A. e B. si sono sposati nel 1990 e separati nel 2008. Con decisione del 9 settembre 2015, il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio, affidato le figlie C. e D. alla madre B. e respinto la richiesta di contributo alimentare di A.
Con sentenza del 19 aprile 2018, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello di A., condannando B. a versargli un contributo alimentare di fr. 775.- mensili dalla fine della formazione scolastica o professionale della figlia C. fino al raggiungimento dell'età pensionabile dell'ex marito e di fr. 485.- mensili da tale momento fino al raggiungimento dell'età pensionabile dell'ex moglie.
A. ha presentato ricorso al Tribunale federale, contestando l'ammontare e il momento di inizio del contributo alimentare.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che, anche con l'entrata in vigore dell'art. 276a cpv. 2 CC, l'obbligo di mantenimento verso l'ex coniuge continua a prevalere su quello nei confronti del figlio maggiorenne in formazione.
Secondo il Tribunale, l'art. 276a cpv. 2 CC permette di derogare al principio della priorità dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne solo per evitare che il figlio…