Fatti
Parti: Ricorrenti (A.A. e B.A.) contro intimati (medico C.) e Procuratore generale del Canton Argovia.
Fatti: D.A. (madre dei ricorrenti) consultò il medico C. il 21 maggio 2015 e ricevette il farmaco Cefuroxime. Successivamente morì per uno shock anafilattico causato dal farmaco. I ricorrenti sostennero che il medico C. aveva agito in modo negligente prescrivendo il farmaco, nonostante avrebbe dovuto sapere che D.A. poteva avere una reazione allergica.
Giudizio di primo grado: Il Tribunale penale di Kulm assolse il medico C. dall'accusa di omicidio colposo. La Corte superiore del Canton Argovia confermò questa assoluzione.
Ricorso: I ricorrenti presentarono un ricorso in materia penale e chiesero l'annullamento della sentenza della Corte superiore nonché la condanna del medico C. per omicidio colposo.
Legge
I ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 117 in relazione all'art. 12 cpv. 3 e all'art. 11 CP. Sostengono che il medico C., in quanto nuovo medico di famiglia, avrebbe dovuto procurarsi le cartelle cliniche precedenti per riconoscere la sensibilità di D.A. alla penicillina e alla cefuroxima e così evitare la sua morte.
Il giudice di primo grado stabilì che il medico C. aveva condotto un'anamnesi iniziale e aveva chiarito la questione di un'allergia agli antibiotici. Sottolineò che il medico non aveva indicazioni di un rischio aumentato riguardo al farmaco Cefuroxime e, pertanto, non vi era stata una violazione del dovere di diligenza. Il giudice di primo grado negò anche l'obbligo del medico di procurarsi attivamente i documenti medici della paziente, poiché questi non erano stati forniti nonostante più richieste.
Secondo l'art. 117 CP, l'omicidio colposo è punito se…