Fatti
In questo caso si trattava di un procedimento dinanzi al Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo, in cui A. (attrice) aveva intentato una causa contro la C. AG (convenuta) per la consegna di azioni nominative o di un certificato di proprietà di azioni nominative della C. AG. Dopo lo svolgimento di un'udienza di conciliazione, in cui non si era raggiunto un accordo, la C. AG aveva richiesto lo svolgimento di un'udienza principale orale.
Il Tribunale commerciale ha disposto che l'udienza principale si sarebbe svolta il 7 aprile 2020 mediante videoconferenza. La C. AG non era d'accordo e ha richiesto l'annullamento e il rinvio dell'udienza principale. Questa richiesta è stata respinta. L'udienza principale si è svolta quindi il 7 aprile 2020 per videoconferenza, alla quale la C. AG non ha partecipato.
Il Tribunale commerciale ha accolto integralmente la domanda. Contro questa decisione, la C. AG ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della C. AG. Ha affermato che il Codice di procedura civile concepisce l'udienza principale come un'udienza orale in aula con la presenza fisica delle parti e dei membri del tribunale. Lo svolgimento dell'udienza principale per videoconferenza senza il consenso di tutte le parti non è legalmente ammissibile nell'ambito di applicazione del Codice di procedura civile.
Il Tribunale federale ha chiarito che, sebbene il legislatore abbia tenuto conto delle forme di comunicazione elettronica nell'emanazione del Codice di procedura civile, queste sono previste solo in determinati ambiti, come la presentazione elettronica di atti o la…