Fatti
Parti: Ricorrente X. contro la Procura pubblica del Cantone di Zugo
Tribunale: Sezione penale del Tribunale federale
Data: 18 aprile 2016
Fatti:
- La madre di A. accusò X. di aver abusato sessualmente di sua figlia nel periodo 2006-2008.
- X. fu posto in custodia cautelare e successivamente assolto.
- X. perse il suo posto di lavoro come insegnante e chiese un risarcimento per i danni economici subiti.
- Il tribunale penale e il tribunale superiore del Cantone di Zugo concessero a X. un parziale risarcimento, ma respinsero ulteriori richieste.
- X. presentò ricorso al Tribunale federale per ottenere ulteriore risarcimento.
Legge
Il Tribunale federale esaminò le pretese del ricorrente per il risarcimento dei danni economici ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP. Stabilì che lo Stato deve risarcire l'intero danno che è in un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale. Non è necessario che il danno economico sia riconducibile a un'azione specifica del procedimento. Anche il danno derivante dalla perdita del posto di lavoro è in linea di principio risarcibile.
Il Tribunale federale rilevò che le pretese di risarcimento e di soddisfazione si valutano in linea di principio secondo la base giuridica vigente al momento della loro insorgenza. Eccezionalmente, può essere ammesso valutare…