Fatti
A.A. (ricorrente) e B.A. (controparte) si sono sposati il 9 gennaio 1981. Con decisione di protezione coniugale del Tribunale distrettuale di Svitto del 3 febbraio 2009, il ricorrente è stato obbligato a pagare retroattivamente a decorrere dal 4 luglio 2007 un assegno mensile di Fr. 9'000.- (alla moglie personalmente) e di Fr. 4'000.- (per la figlia all'epoca ancora minorenne).
Dalla fine del 2009 è pendente tra le parti il procedimento di divorzio. Il 19 gennaio 2010 il ricorrente ha chiesto la modifica delle misure di protezione coniugale ancora in vigore come misure provvisorie nel procedimento di divorzio. Il Tribunale distrettuale di Svitto ha respinto la richiesta con decisione del 2 luglio 2010. Il 10 novembre 2010 il ricorrente ha presentato una seconda richiesta di modifica, ma l'ha ritirata il 14 luglio 2011. Il Tribunale distrettuale di Svitto ha archiviato il procedimento di modifica avviato "a seguito del ritiro della richiesta" con ordinanza del 18 luglio 2011.
Con atto del 25 giugno 2013 il ricorrente ha chiesto nuovamente la modifica delle misure ordinate nell'ordinanza del Tribunale distrettuale di Svitto del 3 febbraio 2009. Il Tribunale distrettuale ha respinto la richiesta di modifica. Il ricorso presentato dal ricorrente è stato respinto anche dal Tribunale cantonale di Svitto, in quanto il ricorrente ha fatto valere sostanzialmente le stesse modifiche già richieste nella domanda ritirata del 10 novembre 2010.
Legge
È decisivo che il ricorrente nel presente procedimento voglia far valere la stessa modifica già richiesta nella domanda del 10 novembre 2010. Il ritiro di quella precedente domanda osta a un riesame oggi.
Sebbene dal Codice di procedura civile non si possa desumere una regolamentazione esplicita sulle conseguenze giuridiche del ritiro di una domanda di misure provvisorie, la disposizione sulle conseguenze del ritiro della domanda nelle norme generali del Codice di procedura civile è in linea di principio applicabile…