Fatti

Parti e gradi di giudizio:

Il caso concerne un ricorso in materia civile proposto dalla ricorrente (A.) contro la resistente (B.). La decisione del Tribunale federale è stata pronunciata con numero di ruolo 5A_714/2019 il 3 giugno 2020.

Fatto:

Istanza di esecuzione e opposizione: B. ha presentato il 13 agosto 2018 un’istanza di esecuzione presso l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Basilea Città. A. è stata invitata, con ordine di pagamento del 21 agosto 2018, a versare un contributo alimentare di Fr. 20'000.- per il mese di agosto 2018, oltre agli interessi al 5 % a decorrere dal 1° agosto 2018. Come titolo esecutivo è stato indicato il provvedimento di protezione dell’unione coniugale emesso dal Tribunale civile di Basilea Città il 8 febbraio 2013. A. ha opposto opposizione all’ordine di pagamento.

Decisione del Tribunale civile di Basilea Città: Con decisione del 30 gennaio 2019, il Tribunale civile di Basilea Città ha respinto la domanda di apertura del procedimento di esecuzione di B.

Decisione di appello del Tribunale d’appello di Basilea Città: Il Tribunale d’appello di Basilea Città, con decisione del 7 agosto 2019, ha annullato la decisione del Tribunale civile e ha concesso a B. l’apertura definitiva dell’esecuzione per Fr. 20'000.-, oltre agli interessi. Contestualmente, con decisione di appello del 3 luglio 2018 (comunicata il 18 luglio 2018), il Tribunale d’appello ha statuito che B. non avesse diritto ad alimenti post-coniugali.

Ricorso al Tribunale federale: A. ha presentato il 16 settembre 2019 un ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale. Essa ha chiesto l’annullamento della decisione del Tribunale d’appello e il rigetto della domanda di apertura dell’esecuzione di B. B. ha chiesto il rigetto del ricorso o la dichiarazione di inammissibilità. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.

Oggetto della controversia: La questione centrale era se il ricorso in materia civile ostacolasse la cosa giudicata formale della decisione sugli alimenti del Tribunale d’appello e se, al momento dell’esecuzione, sussistesse un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF.

Legge

Verifica della cosa giudicata formale e dell’effetto sospensivo del ricorso: Il Tribunale federale ha dapprima verificato se il ricorso in materia civile ostacolasse la cosa giudicata formale della decisione di appello del Tribunale d’appello del 3 luglio 2018. Ha chiarito che il ricorso in materia civile, per legge, non produce effetto sospensivo, salvo che non sia diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF). Ciò significa che la decisione impugnata diventa generalmente esecutiva e rimane tale con la sua comunicazione, a meno che il Tribunale federale non disponga eccezionalmente una sospensione dell’esecutività o della cosa giudicata (art. 103 cpv. 3 LTF).

Natura giuridica dei provvedimenti di protezione dell’unione coniugale e loro revoca: Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza costante secondo cui i provvedimenti di protezione dell’unione coniugale o le misure cautelari disposte nel quadro di un procedimento di divorzio sono considerati risoluti condizionalmente. Il contributo alimentare coniugale fissato con un provvedimento di protezione dell’unione coniugale decade con l’entrata in vigore della cosa giudicata formale di una sentenza di divorzio che disciplina diversamente gli alimenti. Ciò vale in particolare quando la sentenza di divorzio diviene formellmente giudicata per quanto concerne la disciplina degli alimenti. Nel caso di specie, il Tribunale d’appello, con decisione del 3 luglio 2018, aveva statuito che B. non avesse diritto ad alimenti post-coniugali. Tale decisione era divenuta formellmente giudicata con la sua comunicazione del 18 luglio 2018.

Mancanza di titolo esecutivo al momento dell’esecuzione: Il Tribunale federale ha rilevato che il giudice dell’apertura dell’esecuzione deve verificare d’ufficio la sussistenza di un titolo esecutivo (art. 80 cpv. 1 e art. 81 cpv. 1 LEF). Al momento dell’esecuzione nell’agosto 2018, la decisione di protezione dell’unione coniugale dell’8 febbraio 2013 era già stata sostituita dalla decisione di appello del Tribunale d’appello del 3 luglio 2018, divenuta formellmente giudicata. Pertanto, non sussisteva più alcun…