Fatti

In questa sentenza, il Tribunale federale modifica la sua precedente giurisprudenza e decide che l'assicuratore del danno, che subentra nei diritti del danneggiato ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LCA, può esercitare il regresso contro il responsabile del danno. Il caso riguarda una passeggera che è caduta su un autobus della società [C. AG] e ha subito una frattura da compressione. La sua assicurazione complementare privata [A. AG] si è fatta carico dei costi del trattamento e della riabilitazione e ha ceduto i relativi diritti della persona danneggiata.

Il Tribunale di commercio del Cantone di Berna aveva respinto la domanda dell'assicurazione [A. AG] contro l'assicurazione di responsabilità civile della società [C. AG], la cooperativa B. Il Tribunale federale annulla questa sentenza e rinvia il caso al Tribunale di commercio per un nuovo esame.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LCA, il diritto di risarcimento che spetta all'avente diritto nei confronti di terzi per atto illecito passa all'assicuratore nella misura in cui egli ha pagato un indennizzo. Non è necessaria la colpa del responsabile del danno, poiché il concetto di "atto illecito" ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LCA comprende tutti i presupposti della responsabilità extracontrattuale di cui agli art. 41 e segg. CO, quindi anche la responsabilità per rischio o la semplice responsabilità causale.

Il Tribunale federale ritiene che la precedente giurisprudenza, secondo la quale l'assicuratore del danno non può esercitare il regresso contro il responsabile del danno, presenti lacune. Esso segue invece…