Fatti
A.A. (nata il 28 agosto 1953) e B.A. (nato il 10 novembre 1963) si sono sposati nel 1989 nell'ex DDR. Sono genitori di due figli. Nel 1999 la famiglia si è trasferita in Svizzera, dove entrambi i coniugi erano lavoratori dipendenti. Nell'aprile 2011 i coniugi si sono separati. Il Tribunale distrettuale ha pronunciato il divorzio e ha respinto la richiesta di A.A. di assegno di mantenimento. Il Tribunale cantonale superiore ha confermato questa decisione.
Con ricorso in materia civile, A.A. chiede che B.A. le versi un assegno di mantenimento mensile di Fr. 3'000.- dal settembre 2017 (dopo il raggiungimento della sua età pensionabile AVS) al novembre 2028 (raggiungimento dell'età pensionabile AVS di B.A.). Il Tribunale federale accoglie il ricorso e rinvia il caso al Tribunale superiore per un nuovo esame.
Legge
Il Tribunale federale afferma che in caso di matrimonio formativo della vita, come nel caso di specie, il diritto al mantenimento deve essere esaminato in tre fasi: innanzitutto deve essere determinato il mantenimento dovuto, poi la capacità di autosufficienza dei coniugi e infine la capacità contributiva del coniuge tenuto al mantenimento.
Se il coniuge avente diritto al mantenimento - come A.A. in questo caso - raggiunge per primo l'età pensionabile, ha in linea di principio diritto a mantenere lo standard di vita…