Fatti

A. risiede a U. (ZH) ed era presidente del consiglio di sorveglianza della società lettone C. con sede a V. La società B. SA ha citato in giudizio A. davanti al tribunale distrettuale di Meilen per violazione della sua personalità a causa di dichiarazioni in cui A. è citato in comunicati stampa della società C. e su portali di informazione online lettoni. Il tribunale distrettuale e il tribunale superiore del Canton Zurigo hanno accolto la domanda.

A. (ricorrente) si rivolge al Tribunale federale e chiede l'annullamento della sentenza e il rigetto della domanda di B. SA (controparte).

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Constata che la giurisdizione inferiore ha ingiustamente ritenuto il ricorrente responsabile di aver concorso alla violazione della personalità ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CC, senza spiegare concretamente in che cosa consistesse la violazione di un obbligo giuridico del ricorrente in quanto membro del consiglio di sorveglianza della società C.

Per la questione se il ricorrente avesse un obbligo di intervento, è determinante lo statuto sociale della società C. ai sensi dell'art. 154 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 155 lett.…