Fatti

La controversia oppone [A.], un promotore immobiliare, alla società [B. SA], attiva nel settore immobiliare. Le parti hanno intrattenuto relazioni d'affari per diversi anni e hanno portato a termine diversi progetti immobiliari comuni.

Successivamente, sono sorte controversie riguardo alle somme che [A.] doveva rimborsare a [B. SA] nell'ambito di tali progetti. [B. SA] ha quindi messo in mora [A.] per il pagamento di 5 milioni di franchi, e ha successivamente richiesto lo svincolo dell'opposizione formata da [A.] a un precetto esecutivo per 2 milioni di franchi.

[A.] ha quindi aperto un'azione di liberazione dal debito presso il Tribunale cantonale del Vallese, che ha respinto la sua azione e accolto parzialmente la domanda riconvenzionale di [B. SA], condannando [A.] al pagamento di 2 milioni di franchi a favore di B. SA.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di [A.] e annullato la sentenza impugnata.

In primo luogo, il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 232 cpv. 2 CPC non obbliga il tribunale ad accordare alle parti un secondo turno di repliche scritte, ma che il tribunale deve comunque concedere loro…