Fatti
Con sentenza del 28 giugno 2012, la Corte penale del Tribunale penale federale ha condannato [A.] a una pena detentiva di 78 mesi e ha mantenuto lo stesso in detenzione per motivi di sicurezza al fine di garantire l'esecuzione della pena pronunciata, in applicazione dell'art. 231 cpv. 1 lett. a del Codice di procedura penale svizzero (CPP). Il 22 ottobre 2012, [A.] si è lamentato del fatto che la detenzione per motivi di sicurezza sarebbe divenuta illecita a partire dal 29 settembre 2012, ovvero alla scadenza di un termine di tre mesi dal suo pronunciamento. La Corte penale del TPF ha respinto questa richiesta e ha mantenuto l'interessato in detenzione per motivi di sicurezza, decisione che [A.] ha contestato presso la Corte dei reclami del TPF, che ha dichiarato il suo ricorso irricevibile.
[A.] ha successivamente adito il Tribunale federale tramite ricorso in materia penale, chiedendo la riforma della decisione nel senso che il suo ricorso sia dichiarato ricevibile e che la decisione del 30 ottobre 2012 della Corte penale del TPF sia riformata nel senso di una constatazione dell'illiceità della sua detenzione tra il 29 settembre e il 30 ottobre 2012, con concessione di un indennizzo a tale titolo.
Legge
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che le norme relative alla durata limitata della detenzione per motivi di sicurezza, come previste agli artt. 227 e 229 CPP, si applichino anche quando tale detenzione è ordinata dal tribunale di primo grado al momento della sentenza, in applicazione dell'art. 231 CPP.
Pertanto, il Tribunale federale ha giudicato che la detenzione per motivi di sicurezza ordinata il 28 giugno 2012 dovesse essere…