Fatti
Il caso riguarda una controversia tra A. (ricorrente) e B. (resistente) in merito al rimborso di 150.000 franchi che A. aveva consegnato a B. il 9 novembre 2010. A. sosteneva di aver depositato il denaro presso B., mentre B. affermava che le era stato regalato. L'istanza precedente ha respinto la richiesta di A., in quanto né il deposito né la donazione erano stati provati e B. poteva invocare la presunzione di proprietà del possessore ai sensi dell'art. 930 CC.
A. ha presentato ricorso al Tribunale federale, sostenendo che l'art. 930 CC non fosse applicabile qui, in quanto la presunzione vale solo nei confronti di terzi, non del precedente possessore.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la giurisprudenza costante riconosce che il possessore di un bene mobile può invocare la presunzione di proprietà anche nei confronti di colui dal quale ha ricevuto il bene. Questa giurisprudenza, basata su una sentenza del 1928 (DTF 54 II 244), non è criticata dalla dottrina.
Tuttavia, la presunzione giuridica derivante dal possesso si applica solo se questo è tale da consentire di dedurre provvisoriamente un corrispondente diritto sul bene. Il possesso è ambiguo, in particolare, quando le circostanze in cui è stato acquisito sono dubbie.
Nel caso di specie, il possesso dei 150.000 franchi da parte della resistente appare dubbio, in quanto si tratta di un importo considerevole che…