Fatti
Il caso riguarda una condanna di X. per violazioni della legge sugli stupefacenti. Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato X. a una pena detentiva parzialmente sospesa di 18 mesi, di cui 9 mesi da espiare. Sia il Pubblico Ministero che X. hanno presentato appello. Il Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo ha confermato la pena parzialmente sospesa di 18 mesi con un periodo di prova di 5 anni per la parte non espiata di 9 mesi.
Il Procuratore Generale del Cantone di Zurigo ha presentato un ricorso in materia penale chiedendo che la pena sia espiata interamente. In subordine, ha chiesto il rinvio del caso al giudice di primo grado per una nuova valutazione.
Legge
Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che il giudice di primo grado aveva proceduto in modo metodologicamente corretto e aveva rispettato i requisiti legali per il rapporto tra pena sospesa, parzialmente sospesa e pena da espiare.
Il Tribunale Federale ha precisato che una pena parzialmente sospesa è possibile anche alle condizioni di cui all'art. 42 cpv. 2 CP. La recidiva non costituisce un motivo di esclusione oggettivo per una pena sospesa, motivo per cui deve essere presa in…