Fatti
Il caso riguarda il divorzio dei coniugi A.A. e B.A. e la regolamentazione delle conseguenze accessorie, in particolare della custodia dei figli comuni C.A. e D.A. nonché dell'accredito dei crediti di educazione dell'AVS.
Il tribunale civile aveva mantenuto la responsabilità genitoriale congiunta delle parti, ma aveva assegnato la custodia alla madre (B.A.). Al padre (A.A.) era stato concesso un ampio diritto di visita. Il tribunale cantonale ha confermato questa regolamentazione, ma ha respinto le richieste del padre di disporre la custodia alternata e la ripartizione equa dei crediti di educazione.
Contro questa sentenza, il padre ha presentato un ricorso al Tribunale federale. Egli ha chiesto l'ordine della custodia alternata, l'estensione dei suoi tempi di assistenza e la ripartizione equa dei crediti di educazione.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso
Da un lato, ha stabilito che l'ordinanza o la designazione della forma di assistenza come "custodia alternata" sia appropriata nel caso in questione, poiché secondo le constatazioni del tribunale cantonale le parti sono circa ugualmente coinvolte nell'assistenza dei figli. Il tribunale cantonale deve quindi ordinare la forma di assistenza come "custodia…