Fatti
Il 6 gennaio 2005, X. ha presentato una querela penale per diffamazione contro il Consigliere di Stato di Zugo A., il rappresentante legale della Direzione della Sicurezza di Zugo, l'avvocato B., nonché contro ignoti. Il 19 maggio 2005, X. ha comunicato all'Ufficio del Giudice di Pace che "rinunciava" all'avvio di un procedimento penale nei confronti del Consigliere di Stato A. L'Ufficio del Giudice Istruttore ha informato X. che il ritiro della querela nei confronti di A., ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 CP, si applicava anche agli altri imputati. Di conseguenza, l'Ufficio del Giudice Istruttore ha archiviato il procedimento. X. ha presentato un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per nullità federale contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi. Ha affermato che il principio dell'indivisibilità della querela penale, ai sensi dell'art. 30 CP, impedisce che la vittima punisca solo uno dei partecipanti. Se l'avente diritto ritira la querela nei confronti di un imputato, il ritiro vale per tutti gli imputati (art. 31 cpv. 3 CP). Eccezioni a questa regola, come richieste in parte…