Fatti
Il caso riguarda una controversia tra la società [A. AG], importatrice di automobili con sede a Zurigo, e la società [B. SA], suo agente da quasi 5 decenni. [A. AG] ha disdetto i contratti di concessionario, assistenza, agenzia e officina autorizzata con [B. SA], con effetto al 30 settembre 2018. I contratti contenevano una clausola di proroga del foro per le controversie relative all'origine e alla risoluzione del contratto, nonché ai diritti e doveri risultanti dallo stesso.
[B. SA] ha convenuto in giudizio [A. AG] presso la Pretura di Lugano, chiedendo un risarcimento per la mancata sottoscrizione di nuovi contratti. [A. AG] ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo che la clausola di proroga del foro fosse applicabile anche a questa controversia.
Il Tribunale cantonale e il Tribunale federale hanno respinto l'eccezione di incompetenza, ritenendo che la clausola di proroga del foro non fosse applicabile alle pretese di [B. SA], in quanto queste si fondavano sulla culpa in contrahendo e non sui contratti disdetti.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato l'interpretazione della Corte cantonale. Secondo i principi giurisprudenziali, il giudice deve in primo luogo ricercare la reale e comune volontà delle parti. Se ciò non è possibile, deve procedere a un'interpretazione oggettiva basata sul principio dell'affidamento.
Nel caso di specie, la Corte cantonale ha ritenuto che la clausola di proroga del foro, per il suo tenore letterale, si riferisse solo alle controversie…