Fatti

Il 25 novembre 2005 si è verificato un incidente stradale in cui A. (ricorrente) ha subito danni. Il 18 ottobre 2018, A. ha presentato una domanda presso il Tribunale cantonale di Zugo contro la B. AG (controparte), presso la quale l'altro partecipante all'incidente era assicurato per responsabilità civile. A. ha richiesto CHF 30'000.00 come risarcimento parziale per la sua perdita di guadagno tra il 25 novembre 2005 e il 31 ottobre 2018. La B. AG ha proposto una domanda riconvenzionale con la richiesta di accertare che essa non dovesse alcuna prestazione ad A. a causa dell'incidente del 25 novembre 2005.

Il giudice unico del Tribunale cantonale ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale negativa di accertamento e ha rinviato il processo per il trattamento nella procedura ordinaria al Tribunale cantonale. Contro questa decisione, A. ha presentato un ricorso, eventualmente un appello, al Tribunale superiore del Cantone di Zugo, che ha respinto l'appello. Successivamente, A. ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato l'ammissibilità della domanda riconvenzionale negativa di accertamento. Ha affermato che, secondo la sua giurisprudenza, l'eccezione al requisito della stessa forma di procedura ai sensi dell'art. 224 cpv. 1 CPC per le domande riconvenzionali negative di accertamento si applica, indipendentemente dal fatto che esse siano proposte in reazione a una domanda parziale vera o fittizia. La distinzione tra domande parziali vere e fittizie non è decisiva in questo contesto.

Il Tribunale federale…