Fatti
Il Tribunale federale riunisce due procedimenti, in quanto sono in stretta connessione materiale. Nel primo procedimento (6B_387/2023), il Ministero pubblico federale lamenta che il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo abbia ingiustamente rinunciato all'ordinanza di una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 CP. Nel secondo procedimento (6B_421/2023), il ricorrente si oppone a diverse condanne.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso del Ministero pubblico federale. Esso annulla la decisione del Tribunale superiore sull'ordinanza di una misura stazionaria e rinvia la questione a un nuovo giudizio al Tribunale superiore. Il ricorso del ricorrente viene invece respinto, nella misura in cui vi si può entrare.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che la motivazione del Tribunale superiore sulla questione della proporzionalità di una misura terapeutica stazionaria sia insufficiente. Il Tribunale superiore ha infatti constatato che il ricorrente soffre di un grave disturbo psichico e rappresenta un pericolo per ulteriori reati. Tuttavia, non ha spiegato adeguatamente perché, nonostante questa situazione di partenza e la raccomandazione peritale di una misura stazionaria, ha rinunciato all'ordinanza di tale…