Fatti
Nel 1989 il Comune di Pontresina concesse a [D.] l'autorizzazione per la costruzione di una casa trifamiliare ("Chesa [E.] ") sul fondo n. 2450. Con decisione dell'8 ottobre 1993 approvò inoltre una richiesta di modifica che prevedeva, al piano terra, una sauna invece di una lavanderia. A tal fine impose la condizione che la sauna non potesse mai essere utilizzata e/o venduta per scopi abitativi.
Con contratto di compravendita del 17 dicembre 1998, [A.] e [B.] acquistarono l'appartamento n. 1 ("[F.] "). Il 22 dicembre 2011 lo donarono a loro figlio [C.] . Nel corso dell'estate 2013 il Comune constatò che il locale autorizzato come sauna veniva utilizzato per scopi abitativi.
Con decisione del 28 gennaio 2014, il Comune inflisse ad [A.] e [B.] una multa di Fr. 4'000.-- in solido per violazione del diritto edilizio. Il Tribunale amministrativo respinse il ricorso presentato contro tale decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha rilevato che il Comune era legittimato ad annotare la limitazione d'uso nel registro fondiario, in quanto si trattava di una limitazione legale diretta della proprietà. I ricorrenti non potevano invocare la protezione della buona fede, in quanto avrebbero dovuto notare la discrepanza tra l'iscrizione nel registro fondiario e le indicazioni del…