Fatti
Il caso riguarda un'ordinanza penale contro [X.] , condannato per lesioni personali semplici, furto e danneggiamento. [X.] ha presentato opposizione contro l'ordinanza penale. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha respinto il ricorso di [X.] .
[X.] ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e il suo proscioglimento da colpa e pena.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna e rinviato il caso per un nuovo giudizio all'istanza precedente. Ha motivato questo provvedimento affermando che l'ordinanza penale del 6 settembre 2012 non soddisfa i requisiti di legge.
Ai sensi dell'art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, l'ordinanza penale deve contenere il fatto addebitato all'imputato. L'ordinanza penale in questione non soddisfaceva questo requisito, in quanto si limitava a menzionare in termini generali lesioni personali semplici, furto e danneggiamento, senza descrivere il fatto concreto.
Il Tribunale federale ha affermato che una rappresentazione precisa e completa del fatto nell'ordinanza penale è indispensabile per garantire i diritti dell'imputato. Se l'imputato…