Fatti
Al ricorrente [A.] viene rimproverato di aver, il 4 agosto 2008, d'accordo e con l'aiuto di [C.] , prelevato dalla pastura e venduto per Fr. 17'000.-- a un altro commerciante di bestiame dodici mucche madri gravide appartenenti alla controparte [B.] . Il Presidente del Tribunale di Laufenburg ha assolto [A.] il 8 novembre 2011 dall'accusa di furto, ma ha rinviato la causa civile di [B.] al giudizio civile. Il Tribunale Superiore del Cantone di Argovia ha anch'esso assolto [A.] in seconda istanza dall'accusa di furto, ma lo ha condannato a pagare solidalmente con [C.] a [B.] la somma di Fr. 34'800.--.
Legge
Il Tribunale Federale constata che gli elementi oggettivi del furto erano integrati e che era ragionevole aspettarsi dal ricorrente di informarsi sulla situazione di proprietà. Il suo comportamento si è rivelato negligente. Tutte le condizioni dell'art. 41 CO (danno, nesso di causalità, illiceità e colpa) erano soddisfatte, motivo per cui l'istanza precedente ha giustamente statuito sulla causa…