Fatti

In questo caso si trattava di una causa intentata dalla [Y. AG] in liquidazione contro la X. AG in qualità di ex ufficio di revisione. La [Y. AG] sosteneva che la X. AG, in quanto ufficio di revisione, avesse violato i suoi doveri causando così un danno. La X. AG ha quindi chiesto l'ammissione della domanda di chiamata in causa contro la Z. AG (suo predecessore come ufficio di revisione) e un ex membro del consiglio di amministrazione della Y. AG.

Il Tribunale di commercio ha ammesso la domanda di chiamata in causa contro il membro del consiglio di amministrazione, ma non contro la Z. AG. Contro questa decisione, la X. AG ha presentato un ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che il tribunale di istanza inferiore ha negato ingiustamente l'ammissione della domanda di chiamata in causa contro la Z. AG. Secondo le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (CPC), la domanda di chiamata in causa deve essere ammessa se sono soddisfatti i requisiti di legge. Ciò include in particolare che la pretesa fatta valere con la domanda di chiamata in causa debba essere in relazione materiale con la pretesa principale.

Nel caso di specie, la X. AG faceva valere un diritto di regresso contro la Z. AG ai sensi dell'art. 759 CO (responsabilità solidale degli organi). Tale diritto di regresso è in relazione…