Fatti

La ricorrente, [X.] , era stata coinvolta in un incidente stradale ed era stata sanzionata dal Prefettura del distretto di Hinwil con un decreto penale per mancata attenzione alla guida con una multa di 400 CHF. Contro questo decreto penale, [X.] ha presentato opposizione, a seguito della quale la Prefettura ha archiviato il procedimento, in quanto l'addebito di violazione delle norme sulla circolazione stradale non è stato sufficientemente provato. [X.] ha quindi richiesto un indennizzo per le spese di difesa nel procedimento penale, richiesta respinta dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo. Avverso questa decisione, [X.] ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il diritto a un indennizzo per le spese di difesa in caso di archiviazione del procedimento o di assoluzione, ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, sussiste non solo nei casi di difesa obbligatoria ai sensi dell'art. 130 CPP, ma anche quando il ricorso a un difensore di fiducia appare come un esercizio appropriato dei diritti procedurali. A tal fine, oltre alla gravità dell'addebito e alla complessità fattuale e giuridica del caso, vanno considerati in particolare anche la durata del procedimento e i suoi effetti sulle condizioni personali e professionali della persona imputata.

Nel caso di specie, il ricorso a un rappresentante legale da parte della ricorrente, considerato che era stata inizialmente sanzionata con un decreto penale e che il procedimento…