Fatti

Questa sentenza riguarda una raccomandazione del Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) all'indirizzo di Logistep SA. Il PFPDT ha rilevato che Logistep SA, mediante un software appositamente sviluppato, cerca opere protette da diritto d'autore in varie reti peer-to-peer (reti P2P) e registra e memorizza in un database i seguenti dati:

  • il nome utente dell'utente della rete P2P
  • l'indirizzo IP della connessione Internet utilizzata
  • il GUID (un numero di identificazione del software utilizzato dal fornitore dell'opera protetta da diritto d'autore)
  • il protocollo di rete P2P utilizzato
  • il nome e l'impronta digitale elettronica (codice hash) dell'opera protetta da diritto d'autore
  • data, ora e durata della connessione tra il software di Logistep SA e il software del fornitore dell'opera protetta da diritto d'autore

Questi dati sarebbero successivamente trasmessi ai titolari dei diritti d'autore, che li utilizzerebbero per identificare il titolare della connessione Internet e far valere richieste di risarcimento danni.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'elaborazione dei dati praticata da Logistep SA costituisce una violazione inammissibile della personalità. L'elaborazione dei dati viola i principi di limitazione dello scopo e di riconoscibilità di cui all'art. 4 cpv. 3 e 4 LPD, in quanto avviene di norma senza la conoscenza e la riconoscibilità delle persone interessate.

Sebbene i motivi di giustificazione di cui all'art. 13 LPD possano in linea di principio essere fatti valere anche in caso di violazione dei principi di cui all'art. 4…