Fatti

Il caso riguarda una controversia tra una coppia coniugale che si trovava in una procedura di divorzio. Il marito (controparte del ricorso) è entrato senza autorizzazione nell'account e-mail protetto da password della moglie (ricorrente), rispondendo correttamente alla "domanda segreta" a lui nota e ottenendo così una nuova password. Successivamente ha stampato due e-mail, che ha poi depositato nella carta straccia fuori dal suo ufficio, dove sono state trovate dalla ricorrente.

La Procura di Winterthur/Unterland ha archiviato il procedimento per mancanza di legittimazione attiva della ricorrente. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato questa decisione, ritenendo che solo il gestore del sistema di elaborazione dati (in questo caso la società [B.] ) fosse legittimato a presentare denuncia, e non la ricorrente in quanto titolare dell'account e-mail.

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale superiore e rinviato il caso per un nuovo esame all'istanza precedente. Ha affermato che il reato di accesso non autorizzato a un sistema di elaborazione dati ai sensi dell'art. 143bis CP tutela il diritto del gestore di un impianto di elaborazione dati a che il suo sistema e l'elaborazione dei dati ivi svolta non siano disturbati da interventi di persone non autorizzate. Viene così tutelata la libertà del legittimato di decidere a chi concedere l'accesso a un impianto di elaborazione dati protetto e ai dati ivi memorizzati.

Poic…