Fatti

In questo caso, il 11 agosto 1994 l'Ufficio federale di giustizia penale ha avviato un'inchiesta di polizia giudiziaria contro K., S. e G. in relazione all'acquisto di apparecchiature informatiche presso l'ETH di Zurigo. Il 28 ottobre 1994 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha autorizzato il procedimento penale contro S. e G. e ha riunito l'ulteriore indagine e valutazione dell'intero procedimento penale nelle mani delle autorità penali federali.

Il 22 aprile 1996, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, in applicazione dell'art. 344 cpv. 1 CP, ha riunito l'ulteriore indagine e valutazione dell'intero procedimento penale nelle mani delle autorità penali del Cantone di Zurigo, poiché la maggior parte dei reati addebitati agli imputati rientrava nella giurisdizione cantonale, con particolare riferimento al Cantone di Zurigo.

Legge

La decisione di delega è un provvedimento di attribuzione della competenza giurisdizionale che trasferisce l'intero procedimento penale federale a un Cantone. Con la delega del procedimento penale federale a un Cantone, il controllo del procedimento passa completamente alle autorità cantonali.

Per quanto riguarda la richiesta di indennizzo e riparazione morale relativa alla parte dell'inchiesta condotta ancora dalle autorità federali prima che l'inchiesta penale fosse delegata al Cantone di Zurigo, è competente la Camera d'accusa del Tribunale federale. Le richieste di indennizzo ai sensi dell'art. 122 CPP - per…