Fatti
In questo caso, il Ministero pubblico centrale del Canton Vaud ha archiviato il procedimento penale intentato contro B., C., D. ed E. A seguito del ricorso presentato da A., la Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale vodese ha confermato l'ordinanza di archiviazione e ha accordato indennità a B., C. e D. per le loro spese di difesa nella procedura di ricorso, a carico dello Stato. Il Ministero pubblico ha quindi ricorso al Tribunale federale, chiedendo che tali indennità siano poste a carico di A.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che la giurisprudenza consolidata nell'ATF 139 IV 45, secondo la quale le spese di difesa dell'imputato assolto devono essere poste a carico della parte querelante che ha fatto ricorso, non si applica nel caso di un ricorso contro un'ordinanza di archiviazione. Infatti, questa giurisprudenza costituisce un'eccezione al principio secondo il quale la responsabilità dell'azione penale incombe allo Stato, e deve quindi essere interpretata in modo restrittivo.
Pertanto, quando l'imputato beneficia di un'ordinanza di archiviazione e la parte querelante presenta un ricorso contro tale decisione, non vi è stata una procedura completa dinanzi a un…